top of page

Coronavirus: ecco l'autocertificazione per gli spostamenti. Ma spostarsi senza reali esigenze pu


(https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_spostamenti.pdf)


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, nel richiamare tutti i cittadini al senso di responsabilità e al virtuoso rispetto delle regole e delle best practices preventive, ha esteso su tutto il territorio dello Stato Italiano le misure urgenti per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Tra queste, figura la limitazione della libertà di spostamento tra territori (che sembrerebbe intesa tra Comuni ma che, in maniera prudente, ci sembra estendibile all'interno dello stesso Comune), limitata alle esigenze di lavoro, sanitarie e ogni ulteriore necessità, le quali dovranno essere debitamente indicate nell’autocertificazione che può essere scaricata qui.


Si tratta di un aspetto al quale badare particolare attenzione, in quanto la autocertificazione non legittima automaticamente allo spostamento da un luogo all’altro, se non per concrete, comprovate e motivate esigenze. Inoltre, una autocertificazione contenente false informazioni espone il dichiarante a responsabilità penale.


Difatti, stante l’equiparazione dell’autocertificazione all’atto pubblico, ai sensi dell’art. 483 c.p. “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico(1), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (2), è punito con la reclusione fino a due anni”.


Inoltre, lo stesso modello adottato dal Ministero dell'Interno richiama l’art. 495 c.p. che prescrive: "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449];

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.


Invero, a prescindere dal rischio penale, è giunto il momento che ciascuno faccia la propria parte con senso civico, altruismo e responsabilità, limitando al minimo indispensabile gli spostamenti e adottando tutte le misure preventive del caso. Non soltanto in quanto è una norma (o la minaccia di una sanzione) a stabilirlo, ma per il senso di responsabilità verso il futuro che dovrebbe accomunarci.



__________________________________________________________________

Lo Studio Legale Coppola offre assistenza e consulenza legale in tutti i settori del Diritto Penale, in particolare i c.d. white collar crimes, come i delitti contro la Pubblica Amministrazione, le diverse responsabilità professionali, i delitti di bancarotta e la criminalità informatica (c.d. cybercrimes). Inoltre, lo Studio offre attività di consulenza e assistenza legale per privati e aziende impegnati nella prevenzione della corruzione.

Grazie alla collaborazione di Professionisti of counsel, lo Studio è in grado di soddisfare trasversalmente le esigenze dei clienti, sia privati che aziende, anche nei settori societario, fiscale e di diritto amministrativo.

Post in evidenza
Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page