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Coronavirus: cosa rischia chi non rispetta le prescrizioni imposte


(foto di https://medicaldialogues.in)

Con l'aumento del numero dei casi di "Coronavirus" in Italia, aumenta anche il numero di misure precauzionali predisposte dalle Autorità per evitare la diffusione dello stesso.

Tra queste, si ricorda l'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio us che ha disposto la quarantena di chiunque abbia avuto contatti con persone risultate positive al virus. Ebbene, come ben segnalato da Il Sole 24 Ore il 22 febbraio 2020, trattandosi di ordinanza emanata per ragioni di "igiene e sicurezza pubblica", quest'ultima - come tutte le ulteriori misure predisposte per le medesime ragioni - è capace di attivare il reato di cui all'art. 650 c.p. che punisce "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206".


In altre parole, non rispettare le prescrizioni emanate dall'autorità competente in materia per ragioni di igiene e sicurezza pubblica può comportare l'instaurazione di un procedimento penale in capo ai trasgressori e l'applicazione della relativa sanzione penale.


Ma vi è di più.


Una volta acclarate tutte le caratteristiche della malattia infettiva e la sua capacità di diffusione, non è automaticamente da escludere la possibilità che i trasgressori delle direttive impartite dalle autorità per contenere la diffusione del virus potrebbero essere chiamati a rispondere del più grave reato di epidemia, che punisce con la pena dell'ergastolo "Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni".


Trattandosi di delitto (di evento), è infatti possibile (con una certa agilità) rispondere dello stesso anche nella forma del delitto tentato, con una pena ridotta ma comunque non inferiore a dodici anni (essendo il delitto di epidemia punito con l'ergastolo), laddove l'evento, ossia la diffusione rapida, in una zona più o meno vasta, di una malattia contagiosa, non si verifichi, ma gli atti posti in essere dal trasgressore siano idonei a provocarla e non possano trovare una diversa e plausibile giustificazione.

Vi è da aggiungere, infine, che il reato di epidemia è sanzionato sia nella forma dolosa, ossia quando il trasgressore si è posto quantomeno il problema della possibilità di diffusione del virus e abbia comunque deciso di violare le misure precauzionali imposte, "accettando il rischio" di verificazione dell'epidemia, che nelle ipotesi colpose, ossia quando per negligenza o superficialità il trasgressore abbia agito senza porsi il problema della possibile diffusione della malattia. In quest'ultimo caso, ovviamente, colui che abbia cagionato con la propria condotta incauta una epidemia, sarà sanzionato con una pena più tenue, che va da uno a cinque anni di reclusione.



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